Sezione 3: Esercizio dei diritti soggettivi e principio di proporzionalità
< Art. 4 Organizzazione
> Art. 6 Ponderazione degli interessi
Art. 5 Organizzazioni cui è riconosciuta la legittimazione attiva
(art. 9 LDis)
1 Hanno diritto di proporre azione e ricorso secondo l’articolo 9 capoverso 2 LDis le organizzazioni di aiuto ai disabili che:
- a.
- hanno personalità giuridica propria;
- b.
- conformemente al loro scopo statutario, si occupano da almeno dieci anni principalmente degli interessi particolari dei disabili;
- c.
- svolgono un’attività d’importanza nazionale; e
- d.
- figurano nell’allegato 1 della presente ordinanza.
2 L’organizzazione che intende disporre della legittimazione attiva presenta una domanda di riconoscimento all’Ufficio per le pari opportunità dei disabili. La domanda contiene i documenti necessari per verificare le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a–c.
3 L’organizzazione cui è riconosciuta la legittimazione attiva comunica senza indugio ogni cambiamento del suo scopo statutario, della sua forma giuridica o della sua designazione all’Ufficio per le pari opportunità dei disabili.
4 L’Ufficio per le pari opportunità dei disabili controlla periodicamente che le organizzazioni menzionate nell’allegato 1 continuino ad adempire le condizioni di legittimazione attiva. Se una di tali organizzazioni non adempie più le condizioni, il DFI propone al Consiglio federale di modificare l’allegato 1.