Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 3: Esercizio dei diritti soggettivi e principio di proporzionalità
< Art. 4 Organizzazione
> Art. 6 Ponderazione degli interessi

Art. 5 Organizzazioni cui è riconosciuta la legittimazione attiva

(art. 9 LDis)

1 Hanno diritto di proporre azione e ricorso secondo l’articolo 9 capoverso 2 LDis le organizzazioni di aiuto ai disabili che:

a.
hanno personalità giuridica propria;
b.
conformemente al loro scopo statutario, si occupano da almeno dieci anni principalmente degli interessi particolari dei disabili;
c.
svolgono un’attività d’importanza nazionale; e
d.
figurano nell’allegato 1 della presente ordinanza.

2 L’organizzazione che intende disporre della legittimazione attiva presenta una domanda di riconoscimento all’Ufficio per le pari opportunità dei disabili. La domanda contiene i documenti necessari per verificare le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a–c.

3 L’organizzazione cui è riconosciuta la legittimazione attiva comunica senza indugio ogni cambiamento del suo scopo statutario, della sua forma giuridica o della sua designazione all’Ufficio per le pari opportunità dei disabili.

4 L’Ufficio per le pari opportunità dei disabili controlla periodicamente che le organizzazioni menzionate nell’allegato 1 continuino ad adempire le condizioni di legittimazione attiva. Se una di tali organizzazioni non adempie più le condizioni, il DFI propone al Consiglio federale di modificare l’allegato 1.


Stato 1° giugno 2010
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