Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 1 Oggetto
> Art. 3 Compiti
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
- a.
- costruire o rinnovare (art. 3 lett. a, c e d LDis): l’azione di edificare o modificare costruzioni e impianti, a condizione che sia sottoposta a una procedura, ordinaria o semplificata, d’autorizzazione cantonale;
- b.
- costruzioni e impianti (art. 3 lett. a LDis): locali e installazioni di carattere provvisorio o duraturo;
- c.
- costruzioni e impianti accessibili al pubblico (art. 3 lett. a LDis): le costruzioni e impianti:
- 1.
- aperti a una cerchia indeterminata di persone,
- 2.
- aperti soltanto a una cerchia determinata di persone che sono in un rapporto giuridico speciale con l’ente pubblico o con il fornitore di prestazioni che offrono le loro prestazioni in tale costruzione o impianto; sono escluse le costruzioni e gli impianti che fanno parte delle infrastrutture di combattimento e di comando dell’esercito, o
- 3.
- nei quali fornitori di prestazioni offrono prestazioni personali;
- d.
- discriminazione (art. 6 e 8 cpv. 3 LDis): differenza di trattamento particolarmente marcata e grave con l’intenzione o la conseguenza di umiliare o emarginare un disabile;
- e.
- datore di lavoro (art. 13 LDis): il Consiglio federale, l’Assemblea federale, la Posta Svizzera, le Ferrovie federali svizzere, il Tribunale federale e il Consiglio dei PF per il loro personale rispettivo;
- f.
- Internet (art. 14 cpv. 2 LDis): la rete informatica utilizzata per varie applicazioni, in particolare i navigatori web o altre applicazioni operanti sul sistema dell’utilizzatore.
Stato 1° giugno 2010
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