143.11
Ordinanza
sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri
(Ordinanza sui documenti d’identità, ODI)
del 20 settembre 2002 (Stato 1° marzo 2012)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 1 capoverso 3, 3, 4 capoverso 3, 5 capoverso 2, 9 e 15 della legge del 22 giugno 20011 sui documenti d’identità (LDI),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Tipi di documenti d’identitàArt. 2 Tipi di passaporto
Art. 2a
Art. 3 Passaporto provvisorio
Art. 4 Forma ed edizione
Art. 5 Validità
Capitolo 2: Richiesta, rilascio, perdita e restituzione2
Sezione 1:3 Autorità di rilascio
Art. 6 Documenti d’identità ordinariArt. 7 Passaporti provvisori
Art. 8 Conflitti di competenza
Sezione 2: Procedura di richiesta e di rilascio4
Art. 9 Richiesta di rilascioArt. 10 Richiamo e controllo dei dati personali
Art. 11 Consenso del rappresentante legale
Art. 12 Obbligo di presentarsi personalmente
Art. 13 Registrazione della fotografia e delle impronte digitali
Art. 13a Ulteriori controlli e decisione di rilascio
Art. 14 Contenuto del documento d’identità
Art. 14a Contenuto ulteriore del passaporto
Art. 14b
Sezione 2a:5 Procedura di richiesta per il rilascio delle carte d’identità presso il Comune di domicilio
Art. 14c Procedura per il rilascio delle carte d’identità presso il Comune di domicilio: richiestaArt. 14d Procedura per il rilascio delle carte d’identità presso il Comune di domicilio: controllo, richiesta e rilascio
Sezione 3: Servizi preposti alla stesura dei documenti d’identità, appaltatori generali, prestatori di servizi e fornitori6
Art. 15 Prova della buona reputazioneArt. 16 Obbligo di presentazione e di verifica
Art. 17
Art. 17a
Art. 18 e 19
Sezione 5: Perdita
Art. 22 DefinizioneArt. 23 Denuncia di perdita e notifica
Art. 24 Documenti d’identità persi e documenti d’identità ritrovati
Sezione 6: Restituzione e annullamento
Art. 25 PrincipioArt. 26 Restituzione dei passaporti provvisori
Sezione 7: Consegna, controllo e trattamento7
Art. 27 ConsegnaArt. 27a Controllo
Art. 27b Trattamento dei documenti d’identità
Capitolo 3: Elaborazione e protezione dei dati
Sezione 2: Elaborazione dei dati
Art. 30 Diritti d’accessoArt. 31 Comunicazione dei dati per scopi amministrativi
Art. 32 Comunicazione dei dati per la registrazione delle notifiche di perdita
Art. 33 Comunicazione dei dati all’estero
Art. 34 Elaborazione dati off line
Art. 35 Rettifica e riunione dei dati
Art. 36 Esattezza dei dati
Art. 37 Archiviazione e distruzione dei dati
Sezione 3:8 Sicurezza dei dati e controllo
Art. 37a Requisiti delle autorità di rilascioArt. 38 Requisiti dei terminali
Art. 39 Cifratura
Art. 40 Verbalizzazione
Art. 41 Vigilanza della Confederazione
Sezione 4: Diritti delle persone interessate
Art. 42 Diritto d’informazione e diritto di rettificaArt. 43 Altri diritti delle persone interessate
Capitolo 4: Emolumenti
Art. 45 Emolumenti per i documenti d’identitàArt. 46 Emolumenti per altre prestazioni
Art. 47 Tariffe applicabili
Art. 48 Adeguamento degli emolumenti
Art. 49 Spese
Art. 50 Riscossione
Art. 51 Rimborso spese nel caso di documenti d’identità rifiutati
Art. 52 Assunzione delle spese nel caso di errori e ritardi
Art. 53 Conteggio degli emolumenti e loro ripartizione.
Capitolo 6: Passaporti diplomatici e di servizio
Art. 55 Persone autorizzateArt. 56 Particolarità
Art. 57 Decisioni
Capitolo 7: Disposizioni finali
Art. 58 EsecuzioneArt. 58a
Art. 59 Abrogazione del diritto previgente
Art. 60 Modifica del diritto vigente
Art. 61 Disposizioni transitorie
Art. 61bis Nuovo documento d’identità con cognome d’affinità
Art. 61ter e 61quater
Art. 62 Entrata in vigore
Allegato 1
- Autorizzazione per l’elaborazione o la consultazione dei dati registrati in ISA
Allegato 2
- Emolumenti per i documenti d’identità (art. 45)
- Emolumenti per altre prestazioni (art. 46)
Allegato 3
- Ripartizione degli emolumenti tra Confederazione e Cantoni
1 RS 143.1
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5535).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5535).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5535).
5 Introdotta dal n. I dell’O del 1° feb. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 779).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5535).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).
8 Originaria Sez. avanti art. 38.