Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

143.11

Ordinanza
sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri

(Ordinanza sui documenti d’identità, ODI)

del 20 settembre 2002 (Stato 1° marzo 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 1 capoverso 3, 3, 4 capoverso 3, 5 capoverso 2, 9 e 15 della legge del 22 giugno 20011 sui documenti d’identità (LDI),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Tipi di documenti d’identità

Art. 2 Tipi di passaporto

Art. 2a

Art. 3 Passaporto provvisorio

Art. 4 Forma ed edizione

Art. 5 Validità

Capitolo 2: Richiesta, rilascio, perdita e restituzione2

Sezione 1:3 Autorità di rilascio

Art. 6 Documenti d’identità ordinari

Art. 7 Passaporti provvisori

Art. 8 Conflitti di competenza

Sezione 2: Procedura di richiesta e di rilascio4

Art. 9 Richiesta di rilascio

Art. 10 Richiamo e controllo dei dati personali

Art. 11 Consenso del rappresentante legale

Art. 12 Obbligo di presentarsi personalmente

Art. 13 Registrazione della fotografia e delle impronte digitali

Art. 13a Ulteriori controlli e decisione di rilascio

Art. 14 Contenuto del documento d’identità

Art. 14a Contenuto ulteriore del passaporto

Art. 14b

Sezione 2a:5 Procedura di richiesta per il rilascio delle carte d’identità presso il Comune di domicilio

Art. 14c Procedura per il rilascio delle carte d’identità presso il Comune di domicilio: richiesta

Art. 14d Procedura per il rilascio delle carte d’identità presso il Comune di domicilio: controllo, richiesta e rilascio

Sezione 3: Servizi preposti alla stesura dei documenti d’identità, appaltatori generali, prestatori di servizi e fornitori6

Art. 15 Prova della buona reputazione

Art. 16 Obbligo di presentazione e di verifica

Art. 17

Art. 17a

Art. 18 e 19

Sezione 4: Passaporti sostitutivi

Art. 20 Presupposto

Art. 21 Deposito

Sezione 5: Perdita

Art. 22 Definizione

Art. 23 Denuncia di perdita e notifica

Art. 24 Documenti d’identità persi e documenti d’identità ritrovati

Sezione 6: Restituzione e annullamento

Art. 25 Principio

Art. 26 Restituzione dei passaporti provvisori

Sezione 7: Consegna, controllo e trattamento7

Art. 27 Consegna

Art. 27a Controllo

Art. 27b Trattamento dei documenti d’identità

Capitolo 3: Elaborazione e protezione dei dati

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 28 Scopi

Art. 29 Contenuto

Sezione 2: Elaborazione dei dati

Art. 30 Diritti d’accesso

Art. 31 Comunicazione dei dati per scopi amministrativi

Art. 32 Comunicazione dei dati per la registrazione delle notifiche di perdita

Art. 33 Comunicazione dei dati all’estero

Art. 34 Elaborazione dati off line

Art. 35 Rettifica e riunione dei dati

Art. 36 Esattezza dei dati

Art. 37 Archiviazione e distruzione dei dati

Sezione 3:8 Sicurezza dei dati e controllo

Art. 37a Requisiti delle autorità di rilascio

Art. 38 Requisiti dei terminali

Art. 39 Cifratura

Art. 40 Verbalizzazione

Art. 41 Vigilanza della Confederazione

Sezione 4: Diritti delle persone interessate

Art. 42 Diritto d’informazione e diritto di rettifica

Art. 43 Altri diritti delle persone interessate

Sezione 5: Ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni

Art. 44

Capitolo 4: Emolumenti

Art. 45 Emolumenti per i documenti d’identità

Art. 46 Emolumenti per altre prestazioni

Art. 47 Tariffe applicabili

Art. 48 Adeguamento degli emolumenti

Art. 49 Spese

Art. 50 Riscossione

Art. 51 Rimborso spese nel caso di documenti d’identità rifiutati

Art. 52 Assunzione delle spese nel caso di errori e ritardi

Art. 53 Conteggio degli emolumenti e loro ripartizione.

Capitolo 5: Rimedi giuridici

Art. 54

Capitolo 6: Passaporti diplomatici e di servizio

Art. 55 Persone autorizzate

Art. 56 Particolarità

Art. 57 Decisioni

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 58 Esecuzione

Art. 58a

Art. 59 Abrogazione del diritto previgente

Art. 60 Modifica del diritto vigente

Art. 61 Disposizioni transitorie

Art. 61bis Nuovo documento d’identità con cognome d’affinità

Art. 61ter e 61quater

Art. 62 Entrata in vigore

Allegato 1
- Autorizzazione per l’elaborazione o la consultazione dei dati registrati in ISA

Allegato 2
- Emolumenti per i documenti d’identità (art. 45)
- Emolumenti per altre prestazioni (art. 46)

Allegato 3
- Ripartizione degli emolumenti tra Confederazione e Cantoni


 RU 2002 3151


1 RS 143.1
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5535).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5535).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5535).
5 Introdotta dal n. I dell’O del 1° feb. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 779).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5535).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).
8 Originaria Sez. avanti art. 38.


Stato 1° marzo 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali