Capitolo 3: Elaborazione e protezione dei dati
Sezione 3: Sicurezza dei dati e controllo
< Art. 40 Verbalizzazione
> Art. 42 Diritto d’informazione e diritto di rettifica
Art. 41 Vigilanza della Confederazione
1 L’Ufficio federale vigila sull’elaborazione dei dati personali da parte di uffici terzi. Coordina la sua attivitą con le autoritą coinvolte in ISA.
2 Emana un regolamento per gli utenti.
3 Sorveglia il rispetto della presente ordinanza e delle istruzioni emanate in base ad essa.
Stato 1° marzo 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali