Titolo 3: Sussidi federali
Capitolo 5: Spese d’entrata e partenza
Sezione 1: Spese d’entrata
< Art. 53 Principio
> Art. 54 Competenza
Art. 53a1 Spese di alloggio all’aeroporto
(art. 22 LAsi)
Nel quadro dell’assegnazione di un luogo di soggiorno all’aeroporto, in un alloggio adeguato, o eccezionalmente in un altro luogo, l’UFM rimborsa durante al massimo 60 giorni le spese per:
- a.
- alloggio e assistenza;
- b.
- vitto; nonché
- c.
- cure mediche e dentarie di base o d’emergenza.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).
Stato 1° aprile 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali