Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo 3: Sussidi federali
Capitolo 5: Spese d’entrata e partenza
Sezione 1: Spese d’entrata
< Art. 53 Principio
> Art. 54 Competenza

Art. 53a1 Spese di alloggio all’aeroporto

(art. 22 LAsi)

Nel quadro dell’assegnazione di un luogo di soggiorno all’aeroporto, in un alloggio adeguato, o eccezionalmente in un altro luogo, l’UFM rimborsa durante al massimo 60 giorni le spese per:

a.
alloggio e assistenza;
b.
vitto; nonché
c.
cure mediche e dentarie di base o d’emergenza.

1 Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).


Stato 1° aprile 2013
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