Capitolo 2: Richiedenti l’asilo
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 6 Procedura in caso di persecuzione per appartenenza a un sesso
> Art. 7a Accesso alla consulenza giuridica e alla rappresentanza legale
Art. 71 Situazione particolare dei minori nella procedura d’asilo
(art. 17 cpv. 2 e 3 LAsi)
1 Nel quadro dell’accertamento dei fatti può essere chiarito con l’aiuto di metodi scientifici se l’età indicata dal richiedente l’asilo corrisponde all’età effettiva.
2 Per il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato, se non è possibile designare subito dopo l’attribuzione al Cantone un curatore o un tutore, l’autorità cantonale nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della procedura d’asilo o d’allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età.
3 La persona di fiducia accompagna e sostiene nella procedura d’asilo il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato.
4 L’autorità cantonale comunica senza indugio all’UFM o al Tribunale amministrativo federale nonché al minorenne la nomina della persona di fiducia e tutte le misure tutorie.
5 Le persone incaricate dell’audizione di richiedenti l’asilo minorenni devono tenere conto degli aspetti specifici della minore età.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).