Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Richiedenti l’asilo
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 3 Trasmissione e notificazione di decisioni
> Art. 5 Domande d’asilo di coniugi, partner registrati o famiglie

Art. 4 Lingua della procedura

(art. 16 cpv. 2 LAsi)

L’Ufficio federale della migrazione1 (UFM2) può scostarsi eccezionalmente dalla norma se:3

a.
il richiedente l’asilo o il suo rappresentante legale parla un’altra lingua ufficiale;
b.
in considerazione di domande entrate o della situazione a livello del personale, ciò è provvisoriamente necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande; o
c.4
il richiedente l’asilo è sentito direttamente in un centro di registrazione giusta l’articolo 29 capoverso 4 della LAsi ed è assegnato a un Cantone con un’altra lingua ufficiale.

1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).
2 Nuovo termine giusta il n. 1 dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mag. 2002, in vigore dal 2 ago. 2002 (RU 2002 2046).
4 Introdotta dal n. I dell’O dell’8 mag. 2002, in vigore dal 2 ago. 2002 (RU 2002 2046).


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali