Capitolo 1: Principi
Art. 1 OggettoArt. 2 Asilo
Art. 3 Definizione del termine «rifugiato»
Art. 4 Protezione provvisoria
Art. 5 Divieto di respingimento
Art. 6 Norme procedurali
Capitolo 2: Richiedenti l’asilo
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 6a Autorità competenteArt. 7 Prova della qualità di rifugiato
Art. 8 Obbligo di collaborare
Art. 9 Perquisizione
Art. 10 Messa al sicuro e confisca di documenti
Art. 11 Procedura d’assunzione delle prove
Art. 12 Recapito
Art. 13 Notificazione e motivazione delle decisioni
Art. 14 Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri
Art. 15 Servizi intercantonali
Art. 16 Lingua della procedura
Art. 17 Disposizioni procedurali particolari
Art. 17a Emolumenti per prestazioni
Art. 17b Emolumenti
Sezione 2: Domanda d’asilo ed entrata in Svizzera
Art. 18 Domanda d’asiloArt. 19 Deposito della domanda
Art. 20
Art. 21 Domanda d’asilo presentata alla frontiera o dopo l’intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell’entrata illegale o all’interno del Paese
Art. 22 Procedura all’aeroporto
Art. 23 Decisioni all’aeroporto
Art. 24
Sezione 3: Procedura di prima istanza
Art. 25Art. 26 Centri di registrazione
Art. 26a Utilizzazione di infrastrutture ed edifici della Confederazione per l’alloggio di richiedenti l’asilo
Art. 27 Ripartizione fra i Cantoni
Art. 28 Assegnazione di un luogo di soggiorno e di un alloggio
Art. 29 Audizione sui motivi d’asilo
Art. 30 Rappresentanti delle istituzioni di soccorso
Art. 31 Preparazione delle decisioni da parte dei Cantoni
Art. 32 Motivi di non entrata nel merito
Art. 33 Non entrata nel merito in caso di inoltro ulteriore abusivo di una domanda
Art. 34 Non entrata nel merito in caso di assenza di pericolo di persecuzioni all’estero
Art. 35a Stralcio e non entrata nel merito dopo la ripresa della procedura
Art. 35 Non entrata nel merito dopo la revoca della protezione provvisoria
Art. 36 Procedura prima delle decisioni di non entrata nel merito
Art. 37 Termini procedurali in prima istanza
Art. 38 Concessione dell’asilo senza ulteriori chiarimenti
Art. 39 Concessione della protezione provvisoria senza ulteriori chiarimenti
Art. 40 Rigetto senza ulteriori chiarimenti
Art. 41 Ulteriori chiarimenti
Art. 41a Coordinamento con la procedura d’estradizione
Sezione 4: Statuto del richiedente durante la procedura d’asilo
Art. 42 Soggiorno durante la procedura d’asiloArt. 43 Autorizzazione d’esercitare un’attività lucrativa
Sezione 5: Esecuzione dell’allontanamento e misure sostitutive4
Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoriaArt. 44a
Art. 45 Decisione d’allontanamento
Art. 46 Esecuzione da parte dei Cantoni
Art. 47 Luogo di soggiorno sconosciuto
Art. 48 Collaborazione tra i Cantoni
Capitolo 3: Concessione dell’asilo e statuto dei rifugiati
Sezione 1: Concessione dell’asilo
Art. 49 PrincipioArt. 50 Secondo asilo
Art. 51 Asilo accordato a famiglie
Art. 52 Ammissione in un Paese terzo
Art. 53 Indegnità
Art. 54 Motivi soggettivi insorti dopo la fuga
Art. 55 Circostanze eccezionali
Sezione 2: Asilo per gruppi di rifugiati
Art. 56 DecisioneArt. 57 Ripartizione e prima integrazione
Capitolo 4: Protezione provvisoria e statuto delle persone bisognose di protezione
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 66 Decisione di principio del Consiglio federaleArt. 67 Misure di politica estera
Sezione 2: Procedura
Art. 68 Persone bisognose di protezione che si trovano all’esteroArt. 69 Persone bisognose di protezione che si trovano alla frontiera o in Svizzera
Art. 70 Riapertura della procedura per il riconoscimento della qualità di rifugiato
Art. 71 Concessione della protezione provvisoria alle famiglie
Art. 72 Procedura
Art. 73 Motivi d’esclusione
Sezione 3: Statuto
Art. 74 Disciplinamento delle condizioni di residenzaArt. 75 Autorizzazione d’esercitare un’attività lucrativa
Sezione 4: Fine della protezione provvisoria e ritorno
Art. 76 Abrogazione della protezione provvisoria e allontanamentoArt. 77 Ritorno
Art. 78 Revoca
Art. 79 Termine della protezione provvisoria
Capitolo 5: Aiuto sociale e soccorso d’emergenza5
Sezione 1: Concessione di prestazioni di aiuto sociale, di soccorso d’emergenza e di assegni per figli6
Art. 80 CompetenzaArt. 81 Diritto all’aiuto sociale o al soccorso d’emergenza
Art. 82 Prestazioni d’aiuto sociale e soccorso d’emergenza
Art. 82a Assicurazione malattie per richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora
Art. 83 Limitazioni delle prestazioni di aiuto sociale
Art. 83a Presupposti per il versamento del soccorso d’emergenza
Art. 84 Assegni per i figli
Sezione 2: Obbligo di rimborso e contributo speciale7
Art. 85 Obbligo di rimborsoArt. 86 Contributo speciale
Art. 87 Prelevamento di valori patrimoniali
Capitolo 6: Sussidi federali
Art. 88 Indennizzo a titolo forfettarioArt. 89 Fissazione delle somme forfettarie
Art. 90 Finanziamento di alloggi collettivi
Art. 91 Altri sussidi
Art. 92 Spese d’entrata e partenza
Art. 93 Aiuto al ritorno e prevenzione della migrazione irregolare
Art. 94 Sussidi a istituzioni di soccorso
Art. 95 Vigilanza
Sezione 1: Principi8
Art. 96 Trattamento di dati personaliArt. 97 Comunicazione di dati personali allo Stato d’origine o di provenienza
Art. 98 Comunicazione di dati personali a Stati terzi e a organizzazioni internazionali
Art. 98a Collaborazione con le autorità preposte al perseguimento penale
Art. 98b Dati biometrici
Art. 99 Esame dattiloscopico
Sezione 1a:9 Sistema d’informazione per i centri di registrazione e di procedura e per gli alloggi negli aeroporti
Art. 99a PrincipiArt. 99b Trattamento dei dati in MIDES
Art. 99c Terzi incaricati
Art. 99d Vigilanza ed esecuzione Sezione 1b: Altri sistemi d’informazione
Sezione 1b: Altri sistemi d’informazione10
Art. 100 Sistema d’informazione delle autorità di ricorsoArt. 101 Sistema di fascicoli personali e di documentazione
Art. 102 Sistema di informazione e di documentazione
Art. 102a Statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale
Sezione 2:11 Trattamento dei dati nell’ambito degli accordi di associazione alla normativa di Dublino
Art. 102abis Eurodac
1 L’Ufficio federale, insieme all’unità centrale del sistema Eurodac, è competente nell’ambito dell’applicazione degli accordi di associazione alla normativa di Dublino12.
2 Trasmette all’unità centrale i dati seguenti:
- a.
- il luogo e la data della presentazione della domanda in Svizzera;
- b.
- il sesso della persona richiedente;
- c.
- le impronte digitali rilevate in base all’articolo 99 capoverso 1;
- d.
- il numero d’identificazione svizzero delle impronte digitali;
- e.
- la data del rilevamento delle impronte digitali;
- f.
- la data della trasmissione dei dati all’unità centrale.
3 I dati trasmessi sono memorizzati nella banca dati Eurodac e confrontati con quelli che vi sono già memorizzati. Il risultato del confronto è comunicato all’Ufficio federale.
4 I dati trasmessi all’unità centrale sono distrutti automaticamente dieci anni dopo il rilevamento delle impronte digitali. L’Ufficio federale chiede all’unità centrale di distruggerli anzitempo non appena viene a conoscenza del fatto che uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino ha nel frattempo concesso la cittadinanza a una persona i cui dati sono stati trasmessi dalla Svizzera alla banca dati Eurodac.
Art. 102b Comunicazione di dati personali a uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino
La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Dublino è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.
Art. 102c Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione a Dublino
1 Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi garantiscono un adeguato livello di protezione.
2 Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono, nel caso specifico, essere comunicati dati personali se:
- a.
- la persona interessata ha, senza ombra di dubbio, dato il suo consenso; trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, il consenso deve essere esplicito;
- b.
- la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l’incolumità fisica della persona interessata; o
- c.
- la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante o per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia.
3 Oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata.
4 Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità.
Art. 102d13
Art. 102e Diritto d’accesso
Il diritto d’accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati.14 Il detentore della collezione di dati fornisce inoltre le informazioni di cui dispone sull’origine dei dati.
Art. 102f e 102g15
Capitolo 8: Protezione giuridica
Sezione 2: Procedura di ricorso a livello federale
Art. 104Art. 105 Ricorsi contro le decisioni dell’Ufficio federale
Art. 106 Motivi di ricorso
Art. 107 Decisioni incidentali impugnabili
Art. 107a Procedura in base alla normativa di Dublino
Art. 108 Termini di ricorso
Art. 108a Coordinamento con la procedura d’estradizione
Art. 109 Termine d’evasione dei ricorsi
Art. 110 Termini di procedura
Art. 111 Competenza del giudice unico
Art. 111a Procedura e decisione
Art. 112 Effetto di rimedi di diritto straordinari
Capitolo 9: Collaborazione internazionale e commissione consultiva
Art. 113 Collaborazione internazionaleArt 114 Commissione consultiva
Capitolo 10: Disposizioni penali16
Sezione 1: Disposizioni penali concernenti il capitolo 5 sezione 217
Art. 115 DelittiArt. 116 Contravvenzioni
Art. 116a Multa disciplinare
Art. 117 Delitti e contravvenzioni commessi in un’azienda
Sezione 2:18 Disposizioni penali concernenti il capitolo 7 sezione 2
Art. 117a Trattamento indebito di dati personaliCapitolo 11: Disposizioni finali
Art. 119 EsecuzioneArt. 120 Diritto previgente: abrogazione
Art. 121 Disposizioni transitorie
Art. 122 Rapporto con il decreto federale del 26 giugno 1998 concernente misure urgenti nel settore dell’asilo e degli stranieri
Art. 123 Referendum ed entrata in vigore
Data dell’entrata in vigore: 1° ottobre 199920
Disposizioni finali della modifica del 19 dicembre 200321
1 Per le domande d’asilo presentate prima dell’entrata in vigore della presente modifica di legge, il termine di disbrigo è retto dall’ex articolo 37.
2 Per le decisioni di prima istanza di non entrata nel merito di cui agli articoli 32–34 emanate prima dell’entrata in vigore della presente modifica di legge, il termine di ricorso è retto dall’articolo 50 della legge federale del 20 dicembre 196822 sulla procedura amministrativa.
3 Per i ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito di cui agli articoli 32–34 presentati prima dell’entrata in vigore della presente modifica di legge, il termine di disbrigo è retto dall’ex articolo 109.
4 Gli articoli 44a e 88 capoverso 1bis si applicano anche alle decisioni di non entrata nel merito di cui agli articoli 32–34 passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della presente modifica di legge. I Cantoni che fino all’entrata in vigore della presente modifica di legge sono stati assistiti dall’Ufficio federale dei rifugiati nell’esecuzione dell’allontanamento ricevono nondimeno l’assistenza secondo l’articolo 88 capoverso 1 al massimo per nove mesi dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge.
Disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 200523
1 Ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica è applicabile il nuovo diritto.
2 Se prima dell’entrata in vigore della presente modifica sorge un motivo per l’allestimento del conteggio finale secondo l’articolo 87 della legge nella versione del 26 giugno 199824, il conteggio e il pagamento del saldo sono effettuati secondo il diritto previgente.
3 Il Consiglio federale disciplina la procedura di conteggio; stabilisce l’entità e la durata del contributo speciale e del prelevamento di valori patrimoniali nei confronti delle persone che esercitavano un’attività lucrativa prima dell’entrata in vigore della presente modifica e per le quali, al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, non è sorto un motivo di conteggio intermedio o finale a tenore del capoverso 2.
4 Riguardo alle persone nei cui confronti è stata pronunciata una decisione in materia d’asilo o d’allontanamento passata in giudicato prima dell’entrata in vigore della presente modifica, la Confederazione paga ai Cantoni una somma forfettaria unica di 15 000 franchi, sempreché tali persone non abbiano ancora lasciato la Svizzera.
Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 201225
Le domande d’asilo depositate all’estero prima dell’entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012 della presente legge sono rette dagli articoli 12, 19, 20, 41 capoverso 2, 52 e 68, nel tenore previgente.
Allegato 1
- Accordi di associazione alla normativa di Dublino
Allegato 2
- Modifica del diritto in vigore
1 RS 101
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 1° ott. 2010 sul coordinamento tra la procedura d’asilo e la procedura d’estradizione, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 925; FF 2010 1295).
3 FF 1996 II 1
4 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 2007 5573; FF 2002 6087).
5 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 2007 5573; FF 2002 6087).
6 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 2007 5573; FF 2002 6087).
7 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 2007 5573; FF 2002 6087).
8 Introdotta dall’art. 3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. a; FF 2004 5273).
9 Introdotto dall’ all. alla LF del 18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d’informazione MIDES), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5755; FF 2009 7737).
10 Introdotto dall’ all. alla LF del 18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d’informazione MIDES), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5755; FF 2009 7737).
11 Introdotta dall’art. 3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. a; FF 2004 5273).
12 Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (RS 0.142.392.68); Prot. del 28 feb. 2008 sulla partecipazione del Regno di Danimarca all’accordo di associazione alla normativa di Dublino (RS 0.142.393.141); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.362.32).
13 Abrogato dal n. 2 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, con effetto dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3417; FF 2009 5873).
14 Nuovo testo giusta il n. 2 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3417; FF 2009 5873).
15 Abrogati dal n. 2 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, con effetto dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3417; FF 2009 5873).
16 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. a; FF 2004 5273).
17 Introdotta dall’art. 3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. a; FF 2004 5273).
18 Introdotta dall’art. 3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. a; FF 2004 5273).
19 Introdotta dall’art. 3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. a; FF 2004 5273).
20 DCF dell’11 agosto 1999
21 RU 2004 1633; FF 2003 4857
22 RS 172.021
23 RU 2006 4745 2007 5573; FF 2002 6087. Il cpv. 1 è in vigore dal 1° gen. 2007, i cpv. 2–4 dal 1° gen. 2008.
24 RU 1999 2262; FF 1996 II 1
25 RU 2012 5359; FF 2010 3889, 2011 6503