Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

142.31

Legge sull’asilo

(LAsi)

del 26 giugno 1998 (Stato 1° gennaio 2013)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 19953,

decreta:

Capitolo 1: Principi

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Asilo

Art. 3 Definizione del termine «rifugiato»

Art. 4 Protezione provvisoria

Art. 5 Divieto di respingimento

Art. 6 Norme procedurali

Capitolo 2: Richiedenti l’asilo

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 6a Autorità competente

Art. 7 Prova della qualità di rifugiato

Art. 8 Obbligo di collaborare

Art. 9 Perquisizione

Art. 10 Messa al sicuro e confisca di documenti

Art. 11 Procedura d’assunzione delle prove

Art. 12 Recapito

Art. 13 Notificazione e motivazione delle decisioni

Art. 14 Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri

Art. 15 Servizi intercantonali

Art. 16 Lingua della procedura

Art. 17 Disposizioni procedurali particolari

Art. 17a Emolumenti per prestazioni

Art. 17b Emolumenti

Sezione 2: Domanda d’asilo ed entrata in Svizzera

Art. 18 Domanda d’asilo

Art. 19 Deposito della domanda

Art. 20

Art. 21 Domanda d’asilo presentata alla frontiera o dopo l’intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell’entrata illegale o all’interno del Paese

Art. 22 Procedura all’aeroporto

Art. 23 Decisioni all’aeroporto

Art. 24

Sezione 3: Procedura di prima istanza

Art. 25

Art. 26 Centri di registrazione

Art. 26a Utilizzazione di infrastrutture ed edifici della Confederazione per l’alloggio di richiedenti l’asilo

Art. 27 Ripartizione fra i Cantoni

Art. 28 Assegnazione di un luogo di soggiorno e di un alloggio

Art. 29 Audizione sui motivi d’asilo

Art. 30 Rappresentanti delle istituzioni di soccorso

Art. 31 Preparazione delle decisioni da parte dei Cantoni

Art. 32 Motivi di non entrata nel merito

Art. 33 Non entrata nel merito in caso di inoltro ulteriore abusivo di una domanda

Art. 34 Non entrata nel merito in caso di assenza di pericolo di persecuzioni all’estero

Art. 35a Stralcio e non entrata nel merito dopo la ripresa della procedura

Art. 35 Non entrata nel merito dopo la revoca della protezione provvisoria

Art. 36 Procedura prima delle decisioni di non entrata nel merito

Art. 37 Termini procedurali in prima istanza

Art. 38 Concessione dell’asilo senza ulteriori chiarimenti

Art. 39 Concessione della protezione provvisoria senza ulteriori chiarimenti

Art. 40 Rigetto senza ulteriori chiarimenti

Art. 41 Ulteriori chiarimenti

Art. 41a Coordinamento con la procedura d’estradizione

Sezione 4: Statuto del richiedente durante la procedura d’asilo

Art. 42 Soggiorno durante la procedura d’asilo

Art. 43 Autorizzazione d’esercitare un’attività lucrativa

Sezione 5: Esecuzione dell’allontanamento e misure sostitutive4

Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria

Art. 44a

Art. 45 Decisione d’allontanamento

Art. 46 Esecuzione da parte dei Cantoni

Art. 47 Luogo di soggiorno sconosciuto

Art. 48 Collaborazione tra i Cantoni

Capitolo 3: Concessione dell’asilo e statuto dei rifugiati

Sezione 1: Concessione dell’asilo

Art. 49 Principio

Art. 50 Secondo asilo

Art. 51 Asilo accordato a famiglie

Art. 52 Ammissione in un Paese terzo

Art. 53 Indegnità

Art. 54 Motivi soggettivi insorti dopo la fuga

Art. 55 Circostanze eccezionali

Sezione 2: Asilo per gruppi di rifugiati

Art. 56 Decisione

Art. 57 Ripartizione e prima integrazione

Sezione 3: Statuto dei rifugiati

Art. 58 Principio

Art. 59 Effetti

Art. 60 Disciplinamento delle condizioni di residenza

Art. 61 Attività lucrativa

Art. 62 Esami per le professioni mediche

Sezione 4: Fine dell’asilo

Art. 63 Revoca

Art. 64 Termine dell’asilo

Art. 65 Espulsione

Capitolo 4: Protezione provvisoria e statuto delle persone bisognose di protezione

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 66 Decisione di principio del Consiglio federale

Art. 67 Misure di politica estera

Sezione 2: Procedura

Art. 68 Persone bisognose di protezione che si trovano all’estero

Art. 69 Persone bisognose di protezione che si trovano alla frontiera o in Svizzera

Art. 70 Riapertura della procedura per il riconoscimento della qualità di rifugiato

Art. 71 Concessione della protezione provvisoria alle famiglie

Art. 72 Procedura

Art. 73 Motivi d’esclusione

Sezione 3: Statuto

Art. 74 Disciplinamento delle condizioni di residenza

Art. 75 Autorizzazione d’esercitare un’attività lucrativa

Sezione 4: Fine della protezione provvisoria e ritorno

Art. 76 Abrogazione della protezione provvisoria e allontanamento

Art. 77 Ritorno

Art. 78 Revoca

Art. 79 Termine della protezione provvisoria

Capitolo 5: Aiuto sociale e soccorso d’emergenza5

Sezione 1: Concessione di prestazioni di aiuto sociale, di soccorso d’emergenza e di assegni per figli6

Art. 80 Competenza

Art. 81 Diritto all’aiuto sociale o al soccorso d’emergenza

Art. 82 Prestazioni d’aiuto sociale e soccorso d’emergenza

Art. 82a Assicurazione malattie per richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora

Art. 83 Limitazioni delle prestazioni di aiuto sociale

Art. 83a Presupposti per il versamento del soccorso d’emergenza

Art. 84 Assegni per i figli

Sezione 2: Obbligo di rimborso e contributo speciale7

Art. 85 Obbligo di rimborso

Art. 86 Contributo speciale

Art. 87 Prelevamento di valori patrimoniali

Capitolo 6: Sussidi federali

Art. 88 Indennizzo a titolo forfettario

Art. 89 Fissazione delle somme forfettarie

Art. 90 Finanziamento di alloggi collettivi

Art. 91 Altri sussidi

Art. 92 Spese d’entrata e partenza

Art. 93 Aiuto al ritorno e prevenzione della migrazione irregolare

Art. 94 Sussidi a istituzioni di soccorso

Art. 95 Vigilanza

Capitolo 7: Trattamento di dati personali

Sezione 1: Principi8

Art. 96 Trattamento di dati personali

Art. 97 Comunicazione di dati personali allo Stato d’origine o di provenienza

Art. 98 Comunicazione di dati personali a Stati terzi e a organizzazioni internazionali

Art. 98a Collaborazione con le autorità preposte al perseguimento penale

Art. 98b Dati biometrici

Art. 99 Esame dattiloscopico

Sezione 1a:9 Sistema d’informazione per i centri di registrazione e di procedura e per gli alloggi negli aeroporti

Art. 99a Principi

Art. 99b Trattamento dei dati in MIDES

Art. 99c Terzi incaricati

Art. 99d Vigilanza ed esecuzione Sezione 1b: Altri sistemi d’informazione

Sezione 1b: Altri sistemi d’informazione10

Art. 100 Sistema d’informazione delle autorità di ricorso

Art. 101 Sistema di fascicoli personali e di documentazione

Art. 102 Sistema di informazione e di documentazione

Art. 102a Statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale

Sezione 2:11 Trattamento dei dati nell’ambito degli accordi di associazione alla normativa di Dublino

Art. 102abis Eurodac

1 L’Ufficio federale, insieme all’unità centrale del sistema Eurodac, è competente nell’ambito dell’applicazione degli accordi di associazione alla normativa di Dublino12.

2 Trasmette all’unità centrale i dati seguenti:

a.
il luogo e la data della presentazione della domanda in Svizzera;
b.
il sesso della persona richiedente;
c.
le impronte digitali rilevate in base all’articolo 99 capoverso 1;
d.
il numero d’identificazione svizzero delle impronte digitali;
e.
la data del rilevamento delle impronte digitali;
f.
la data della trasmissione dei dati all’unità centrale.

3 I dati trasmessi sono memorizzati nella banca dati Eurodac e confrontati con quelli che vi sono già memorizzati. Il risultato del confronto è comunicato all’Ufficio federale.

4 I dati trasmessi all’unità centrale sono distrutti automaticamente dieci anni dopo il rilevamento delle impronte digitali. L’Ufficio federale chiede all’unità centrale di distruggerli anzitempo non appena viene a conoscenza del fatto che uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino ha nel frattempo concesso la cittadinanza a una persona i cui dati sono stati trasmessi dalla Svizzera alla banca dati Eurodac.

Art. 102b Comunicazione di dati personali a uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino

La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Dublino è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.

Art. 102c Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione a Dublino

1 Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi garantiscono un adeguato livello di protezione.

2 Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono, nel caso specifico, essere comunicati dati personali se:

a.
la persona interessata ha, senza ombra di dubbio, dato il suo consenso; trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, il consenso deve essere esplicito;
b.
la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l’incolumità fisica della persona interessata; o
c.
la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante o per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia.

3 Oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata.

4 Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità.

Art. 102d13

Art. 102e Diritto d’accesso

Il diritto d’accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati.14 Il detentore della collezione di dati fornisce inoltre le informazioni di cui dispone sull’origine dei dati.

Art. 102f e 102g15

Capitolo 8: Protezione giuridica

Sezione 1: Procedura di ricorso a livello cantonale

Art. 103

Sezione 2: Procedura di ricorso a livello federale

Art. 104

Art. 105 Ricorsi contro le decisioni dell’Ufficio federale

Art. 106 Motivi di ricorso

Art. 107 Decisioni incidentali impugnabili

Art. 107a Procedura in base alla normativa di Dublino

Art. 108 Termini di ricorso

Art. 108a Coordinamento con la procedura d’estradizione

Art. 109 Termine d’evasione dei ricorsi

Art. 110 Termini di procedura

Art. 111 Competenza del giudice unico

Art. 111a Procedura e decisione

Art. 112 Effetto di rimedi di diritto straordinari

Capitolo 9: Collaborazione internazionale e commissione consultiva

Art. 113 Collaborazione internazionale

Art 114 Commissione consultiva

Capitolo 10: Disposizioni penali16

Sezione 1: Disposizioni penali concernenti il capitolo 5 sezione 217

Art. 115 Delitti

Art. 116 Contravvenzioni

Art. 116a Multa disciplinare

Art. 117 Delitti e contravvenzioni commessi in un’azienda

Sezione 2:18 Disposizioni penali concernenti il capitolo 7 sezione 2

Art. 117a Trattamento indebito di dati personali

Sezione 3: Perseguimento penale19

Art. 118

Capitolo 11: Disposizioni finali

Art. 119 Esecuzione

Art. 120 Diritto previgente: abrogazione

Art. 121 Disposizioni transitorie

Art. 122 Rapporto con il decreto federale del 26 giugno 1998 concernente misure urgenti nel settore dell’asilo e degli stranieri

Art. 123 Referendum ed entrata in vigore

Data dell’entrata in vigore: 1° ottobre 199920

Disposizioni finali della modifica del 19 dicembre 200321

1 Per le domande d’asilo presentate prima dell’entrata in vigore della presente modifica di legge, il termine di disbrigo è retto dall’ex articolo 37.

2 Per le decisioni di prima istanza di non entrata nel merito di cui agli articoli 32–34 emanate prima dell’entrata in vigore della presente modifica di legge, il termine di ricorso è retto dall’articolo 50 della legge federale del 20 dicembre 196822 sulla procedura amministrativa.

3 Per i ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito di cui agli articoli 32–34 presentati prima dell’entrata in vigore della presente modifica di legge, il termine di disbrigo è retto dall’ex articolo 109.

4 Gli articoli 44a e 88 capoverso 1bis si applicano anche alle decisioni di non entrata nel merito di cui agli articoli 32–34 passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della presente modifica di legge. I Cantoni che fino all’entrata in vigore della presente modifica di legge sono stati assistiti dall’Ufficio federale dei rifugiati nell’esecuzione dell’allontanamento ricevono nondimeno l’assistenza secondo l’articolo 88 capoverso 1 al massimo per nove mesi dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge.

Disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 200523

1 Ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica è applicabile il nuovo diritto.

2 Se prima dell’entrata in vigore della presente modifica sorge un motivo per l’allestimento del conteggio finale secondo l’articolo 87 della legge nella versione del 26 giugno 199824, il conteggio e il pagamento del saldo sono effettuati secondo il diritto previgente.

3 Il Consiglio federale disciplina la procedura di conteggio; stabilisce l’entità e la durata del contributo speciale e del prelevamento di valori patrimoniali nei confronti delle persone che esercitavano un’attività lucrativa prima dell’entrata in vigore della presente modifica e per le quali, al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, non è sorto un motivo di conteggio intermedio o finale a tenore del capoverso 2.

4 Riguardo alle persone nei cui confronti è stata pronunciata una decisione in materia d’asilo o d’allontanamento passata in giudicato prima dell’entrata in vigore della presente modifica, la Confederazione paga ai Cantoni una somma forfettaria unica di 15 000 franchi, sempreché tali persone non abbiano ancora lasciato la Svizzera.

Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 201225

Le domande d’asilo depositate all’estero prima dell’entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012 della presente legge sono rette dagli articoli 12, 19, 20, 41 capoverso 2, 52 e 68, nel tenore previgente.


Allegato 1
- Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Allegato 2
- Modifica del diritto in vigore


RU 1999 2262


1 RS 101
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 1° ott. 2010 sul coordinamento tra la procedura d’asilo e la procedura d’estradizione, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 925; FF 2010 1295).
3 FF 1996 II 1
4 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 2007 5573; FF 2002 6087).
5 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 2007 5573; FF 2002 6087).
6 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 2007 5573; FF 2002 6087).
7 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 2007 5573; FF 2002 6087).
8 Introdotta dall’art. 3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. a; FF 2004 5273).
9 Introdotto dall’ all. alla LF del 18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d’informazione MIDES), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5755; FF 2009 7737).
10 Introdotto dall’ all. alla LF del 18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d’informazione MIDES), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5755; FF 2009 7737).
11 Introdotta dall’art. 3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. a; FF 2004 5273).
12 Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (RS 0.142.392.68); Prot. del 28 feb. 2008 sulla partecipazione del Regno di Danimarca all’accordo di associazione alla normativa di Dublino (RS 0.142.393.141); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.362.32).
13 Abrogato dal n. 2 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, con effetto dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3417; FF 2009 5873).
14 Nuovo testo giusta il n. 2 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3417; FF 2009 5873).
15 Abrogati dal n. 2 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, con effetto dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3417; FF 2009 5873).
16 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. a; FF 2004 5273).
17 Introdotta dall’art. 3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. a; FF 2004 5273).
18 Introdotta dall’art. 3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. a; FF 2004 5273).
19 Introdotta dall’art. 3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. a; FF 2004 5273).
20 DCF dell’11 agosto 1999
21 RU 2004 1633; FF 2003 4857
22 RS 172.021
23 RU 2006 4745 2007 5573; FF 2002 6087. Il cpv. 1 è in vigore dal 1° gen. 2007, i cpv. 2–4 dal 1° gen. 2008.
24 RU 1999 2262; FF 1996 II 1
25 RU 2012 5359; FF 2010 3889, 2011 6503


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali