Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Richiedenti l’asilo
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 8 Obbligo di collaborare
> Art. 10 Messa al sicuro e confisca di documenti

Art. 9 Perquisizione

1 L’autorità competente può perquisire un richiedente collocato in un centro di registrazione o in un alloggio privato o collettivo, insieme agli oggetti che egli porta con sé, allo scopo di ricercare documenti di viaggio e d’identità, nonché oggetti pericolosi, droga e beni di dubbia provenienza.1

2 Il richiedente può essere perquisito soltanto da una persona dello stesso sesso.


1 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 2007 5573; FF 2002 6087).


Stato 1° aprile 2011
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