Capitolo 2: Richiedenti l’asilo
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 7 Prova della qualità di rifugiato
> Art. 9 Perquisizione
Art. 8 Obbligo di collaborare
1 Il richiedente l’asilo è tenuto a collaborare all’accertamento dei fatti. Deve in particolare:
- a.
- dichiarare le sue generalità;
- b.
- consegnare i documenti di viaggio e d’identità1 nel centro di registrazione;
- c.
- indicare, in occasione dell’audizione, le ragioni della sua domanda d’asilo;
- d.
- designare in modo completo eventuali mezzi di prova e fornirli immediatamente oppure adoperarsi per procurarseli entro un termine adeguato, sempre che sia ragionevole esigerlo;
- e.2
- collaborare al rilevamento dei dati biometrici.
2 Si può esigere dal richiedente che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti in una lingua straniera.
3 Nel corso del procedimento, il richiedente che soggiorna in Svizzera deve tenersi a disposizione delle autorità federali e cantonali. Deve comunicare immediatamente alle autorità del Cantone o del Comune (autorità cantonale) competenti secondo il diritto cantonale il suo indirizzo e ogni mutamento dello stesso.
4 In caso di decisione esecutiva d’allontanamento, il richiedente è tenuto a collaborare all’ottenimento di documenti di viaggio validi.
1 Nuova espressione giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 2007 5573; FF 2002 6087). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
2 Introdotta dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 2007 5573; FF 2002 6087).