Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Richiedenti l’asilo
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 6a Autoritą competente
> Art. 8 Obbligo di collaborare

Art. 7 Prova della qualitą di rifugiato

1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualitą di rifugiato.

2 La qualitą di rifugiato č resa verosimile se l’autoritą la ritiene data con una probabilitą preponderante.

3 Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati.


Stato 1° aprile 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali