Capitolo 2: Richiedenti l’asilo
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 6 Norme procedurali
> Art. 7 Prova della qualità di rifugiato
Art. 6a1 Autorità competente
1 L’Ufficio federale della migrazione (Ufficio federale) decide sulla concessione o sul rifiuto dell’asilo e sull’allontanamento dalla Svizzera.
2 Il Consiglio federale designa:
- a.
- come Stati d’origine o di provenienza sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni;
- b.
- come Stati terzi sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, vi è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1.
3 Il Consiglio federale verifica periodicamente le decisioni di cui al capoverso 2.
1 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 2007 5573; FF 2002 6087).
Stato 1° gennaio 2013
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