Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 3: Concessione dell’asilo e statuto dei rifugiati
Sezione 3: Statuto dei rifugiati
< Art. 60 Disciplinamento delle condizioni di residenza
> Art. 62 Esami per le professioni mediche

Art. 61 Attivitą lucrativa

Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provvisoriamente come rifugiati sono autorizzate a esercitare un’attivitą lucrativa e a cambiare posto o professione.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali