Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: Principi
< Art. 3 Definizione del termine «rifugiato»
> Art. 5 Divieto di respingimento

Art. 4 Protezione provvisoria

La Svizzera può accordare provvisoriamente protezione a persone bisognose di protezione esposte a un pericolo generale grave, in particolare durante una guerra o una guerra civile e in situazioni di violenza generalizzata.


Stato 1° aprile 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali