Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Richiedenti l’asilo
Sezione 3: Procedura di prima istanza
< Art. 36 Procedura prima delle decisioni di non entrata nel merito
> Art. 38 Concessione dell’asilo senza ulteriori chiarimenti

Art. 371 Termini procedurali in prima istanza

1 Di norma, la decisione di non entrata nel merito dev’essere presa entro dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda e dev’essere motivata sommariamente.

2 Le decisioni di cui agli articoli 38–40 devono essere prese di norma entro 20 giorni lavorativi dal deposito della domanda.

3 Se sono necessari ulteriori chiarimenti secondo l’articolo 41, la decisione dev’essere presa di norma entro tre mesi dal deposito della domanda.

4 Se il richiedente č incarcerato in vista d’estradizione, l’Ufficio federale decide con particolare celeritā.2


1 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 2007 5573; FF 2002 6087).
2 Introdotto dal n. I 1 della LF del 1° ott. 2010 sul coordinamento tra la procedura d’asilo e la procedura d’estradizione, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 925; FF 2010 1295).


Stato 1° aprile 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali