Capitolo 1: Principi
< Art. 2 Asilo
> Art. 4 Protezione provvisoria
Art. 3 Definizione del termine «rifugiato»
1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
2 Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.
Stato 1° aprile 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali