Capitolo 1: Principi
< Art. 1 Oggetto
> Art. 3 Definizione del termine «rifugiato»
Art. 2 Asilo
1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della presente legge.
2 L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera.
Stato 1° aprile 2011
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