Capitolo 2: Richiedenti l’asilo
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 14 Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri
> Art. 16 Lingua della procedura
Art. 15 Servizi intercantonali
I Cantoni possono istituire servizi intercantonali per l’adempimento di compiti attribuiti loro dalla presente legge, segnatamente per le audizioni, la preparazione delle decisioni e l’esecuzione degli allontanamenti.
Stato 1° gennaio 2013
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