Capitolo 2: Richiedenti l’asilo
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 13 Notificazione e motivazione delle decisioni
> Art. 15 Servizi intercantonali
Art. 141 Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri
1 Dalla presentazione della domanda d’asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d’asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l’esecuzione non sia possibile, il richiedente l’asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
2 Con il benestare dell’Ufficio federale il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se:
- a.
- l’interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d’asilo;
- b.
- il luogo di soggiorno dell’interessato era sempre noto alle autorità; e
- c.
- si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell’interessato.
3 Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio l’Ufficio federale.
4 L’interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare dell’Ufficio federale.
5 Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l’inoltro della domanda d’asilo.
6 I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4745; FF 2002 6087).