Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 11: Disposizioni finali
< Art. 120 Diritto previgente: abrogazione
> Art. 122 Rapporto con il decreto federale del 26 giugno 1998 concernente misure urgenti nel settore dell’asilo e degli stranieri

Art. 121 Disposizioni transitorie

1 Le procedure pendenti all’entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto.

2 Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell’attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto.

3 La Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo e il Dipartimento restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all’entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2.

4 Con l’entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell’attuale articolo 14a capoverso 5 LDDS1 sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall’articolo 74 capoversi 2 e 3.

5 Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall’entrata in vigore della presente legge.


1 [CS 1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all. n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri (RS 142.20).


Stato 1° aprile 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali