Capitolo 2: Richiedenti l’asilo
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 11 Procedura d’assunzione delle prove
> Art. 13 Notificazione e motivazione delle decisioni
Art. 12 Recapito
1 Una notificazione o comunicazione all’ultimo indirizzo del richiedente o a quello del suo procuratore conosciuti dalle autorità è giuridicamente efficace allo scadere del termine ordinario di ritiro di sette giorni anche se il richiedente o il suo rappresentante ne hanno conoscenza soltanto più tardi sulla base di una convenzione speciale con la Posta svizzera oppure nel caso in cui l’invio ritorni al mittente come non recapitabile.
2 Se il richiedente è rappresentato da più procuratori senza che questi abbiano indicato un recapito comune, l’autorità invia le comunicazioni al procuratore designato per primo dal richiedente.
3 Chi presenta una domanda d’asilo dall’estero non è tenuto a designare un recapito in Svizzera.1
1 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).