Capitolo 8: Protezione giuridica
Sezione 2: Procedura di ricorso a livello federale
< Art. 111a Procedura e decisione
> Art. 113 Collaborazione internazionale
Art. 1121 Effetto di rimedi di diritto straordinari
L’uso di rimedi di diritto o di mezzi d’impugnazione straordinari non sospende l’esecuzione, a meno che l’autoritą competente per il disbrigo non decida altrimenti.
1 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745 2007 5573; FF 2002 6087).
Stato 1° aprile 2011
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