Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 8: Protezione giuridica
Sezione 2: Procedura di ricorso a livello federale
< Art. 107 Decisioni incidentali impugnabili
> Art. 108 Termini di ricorso

Art. 107a1 Procedura in base alla normativa di Dublino

Il ricorso interposto contro la decisione di non entrata nel merito della domanda presentata da un richiedente l’asilo che può partire per uno Stato cui compete l’esecuzione della procedura di asilo e di allontanamento in virtù di un trattato internazionale non ha effetto sospensivo. Il richiedente l’asilo può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell’effetto sospensivo. Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta. Se l’effetto sospensivo non è accordato entro tale termine, l’allontanamento può essere eseguito.


1 Introdotto dall’art. 3 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RU 2008 447; FF 2004 5273). Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).


Stato 1° gennaio 2013
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