Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 4: Contributi finanziari per promuovere l’integrazione
Sezione 1: Contributi finanziari secondo la LStr
< Art. 12 Beneficiari
> Art. 14 Programma prioritario

Art. 13 Settori da promuovere

(art. 55 cpv. 3 LStr)

1 I contributi finanziari possono essere concessi in particolare per:

a.
migliorare il livello di formazione generale degli stranieri e promuovere la loro conoscenza della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza;
b.
promuovere l’integrazione sociale degli stranieri;
c.
garantire agli stranieri l’accesso con pari opportunità alle strutture ordinarie, in particolare alla scuola, alla formazione professionale, al mercato del lavoro e alle strutture sanitarie;
d.
sostenere progetti modello che servono segnatamente a promuovere le innovazioni di interesse nazionale e che garantiscono lo scambio di esperienze tra i servizi competenti per le questioni inerenti all’integrazione, nonché terzi.

2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) può definire altri settori da promuovere.


Stato 1° aprile 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali