Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 10a: Consulenti in materia di documenti
< Art. 53b Collaborazione
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Art. 53c1 Impiego all’estero di consulenti svizzeri in materia di documenti

1 D’intesa con le competenti autorità di controllo alla frontiera che distaccano i consulenti e con la DC, l’UFM stabilisce i luoghi d’impiego e la durata d’impiego dei consulenti svizzeri in materia di documenti.

2 D’intesa con l’UFM e con l’autorità di controllo alla frontiera che distacca i consulenti, la DC può concludere con autorità straniere competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa nel luogo d’impiego. Gli accordi possono contemplare segnatamente:

a.
la definizione di obiettivi comuni;
b.
la disciplina dello scambio d’informazioni tra consulenti in materia di documenti;
c.
la disciplina della mutua formazione nel luogo d’impiego.

3 L’attuazione operativa degli impieghi di consulenti in materia di documenti compete alle autorità di controllo alla frontiera che distaccano i consulenti.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).


Stato 1° ottobre 2012
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