Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 3: Entrata e partenza
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Art. 71 Passaggio di confine e controlli al confine

1 L’entrata in Svizzera e la partenza dalla Svizzera sono rette dagli Accordi riguardanti l’associazione alla normativa di Schengen.

2 Il Consiglio federale disciplina i controlli sulle persone che possono essere svolti al confine in conformitā degli Accordi suddetti. Se l’entrata č rifiutata, l’autoritā competente per il controllo al confine emana una decisione di allontanamento secondo l’articolo 64.2

3 Se, giusta l’articolo 23 del codice frontiere Schengen3, i controlli al confine svizzero sono ripristinati e l’entrata č rifiutata, l’autoritā competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell’Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen4. Il rifiuto d’entrata č immediatamente esecutivo. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.5


1 Nuovo testo giusta l’art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405 art. 2 lett. a).
2 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).
3 GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1
4 GU L 105 del 13.4.2006, pag. 23
5 Introdotto dall’art. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunitā europea concernente il recepimento del codice frontiere Schengen, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5629 5405 art. 2 lett. b; FF 2007 7149).


Stato 1° novembre 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali