Capitolo 8: Integrazione
< Art. 55 Contributi finanziari
> Art. 57 Coordinamento dell’integrazione
Art. 56 Informazione
1 Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono a un’adeguata informazione degli stranieri sulle condizioni di vita e di lavoro in Svizzera, segnatamente sui loro diritti e doveri.
2 Gli stranieri sono informati circa le offerte esistenti in materia di promozione dell’integrazione.
3 Confederazione, Cantoni e Comuni informano la popolazione sulla politica migratoria e sulla situazione particolare degli stranieri.
Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali