Capitolo 7: Ricongiungimento familiare
< Art. 42 Familiari di cittadini svizzeri
> Art. 44 Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di dimora
Art. 43 Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di domicilio
1 Il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con lui.
2 Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio.
3 I figli minori di 12 anni hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio.
Stato 1° novembre 2011
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