Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 5: Condizioni d’ammissione
Sezione 3: Deroghe alle condizioni d’ammissione
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Art. 30

1 È possibile derogare alle condizioni d’ammissione (art. 18–29) al fine di:

a.
disciplinare l’attività lucrativa degli stranieri ammessi in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare, purché non sussista un diritto ad esercitare un’attività lucrativa (art. 46);
b.
tenere conto dei casi personali particolarmente gravi o di importanti interessi pubblici;
c.
disciplinare il soggiorno dei minori affiliati;
d.
proteggere le persone particolarmente esposte al pericolo di sfruttamento nel contesto della loro attività lucrativa;
e.1
disciplinare il soggiorno delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani, nonché delle persone che collaborano con le autorità di perseguimento penale nell’ambito di un programma di protezione dei testimoni svizzero, estero o di un tribunale penale internazionale;
f.
consentire soggiorni nel quadro di programmi di aiuto e di sviluppo in materia di cooperazione economica e tecnica;
g.
agevolare gli scambi internazionali nel settore economico, scientifico e culturale, nonché il perfezionamento professionale;
h.
semplificare il trasferimento, per motivi aziendali, di quadri superiori e specialisti indispensabili in imprese che operano su scala internazionale;
i.
2
j.
consentire soggiorni di perfezionamento in Svizzera a impiegati alla pari collocati da un’organizzazione riconosciuta;
k.
agevolare la riammissione degli stranieri ex titolari di un permesso di dimora o di domicilio;
l.
disciplinare l’attività lucrativa e la partecipazione a programmi occupazionali da parte di richiedenti l’asilo (art. 43 della L del 26 giu. 19983 sull’asilo, LAsi), stranieri ammessi provvisoriamente (art. 85) e persone bisognose di protezione (art. 75 LAsi).

2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni generali e disciplina la procedura.


1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 23 dic. 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6715; FF 2011 1).
2 Abrogata dal n. I della LF del 18 giu. 2010 (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero), con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5957; FF 2010 351 367).
3 RS 142.31


Stato 1° gennaio 2013
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