Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 4: Obbligo del permesso e di notificazione
< Art. 9 Competenza in materia di controllo al confine
> Art. 11 Soggiorno con attivitā lucrativa

Art. 10 Soggiorno senza attivitā lucrativa

1 Per un soggiorno di tre mesi al massimo senza attivitā lucrativa lo straniero non necessita di un permesso; se nel visto č fissato un soggiorno di durata inferiore, vale questa durata.

2 Lo straniero che intende soggiornare in Svizzera per oltre tre mesi senza attivitā lucrativa necessita di un permesso. Il permesso va chiesto prima dell’entrata in Svizzera all’autoritā competente per il luogo di residenza previsto. Rimane salvo l’articolo 17 capoverso 2.


Stato 1° novembre 2011
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