Titolo I Disposizioni e principi generali
< Art. 5 Collaborazioni e relazioni esterne
> Art. 7 Principi dell’attivitą dello Stato di diritto
Art. 6
Scopi e principi
1 Lo Stato ha gli scopi seguenti:
- a.
- il bene comune e la coesione cantonale;
- b.
- l’integrazione armoniosa di ognuno nel corpo sociale;
- c.
- la preservazione delle basi fisiche della vita e la conservazione duratura delle risorse naturali;
- d.
- la salvaguardia degli interessi delle generazioni future.
2 Nelle sue attivitą, lo Stato:
- a.
- protegge la dignitą, i diritti e le libertą individuali;
- b.
- garantisce l’ordine pubblico;
- c.
- fa prevalere la giustizia e la pace e sostiene gli sforzi per la prevenzione dei conflitti;
- d.
- riconosce la famiglia come cellula fondamentale della societą;
- e.
- provvede a un’equilibrata rappresentanza d’ambo i sessi in seno alle autoritą.
Stato 11 marzo 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali