Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo I Disposizioni e principi generali
< Art. 5 Collaborazioni e relazioni esterne
> Art. 7 Principi dell’attivitą dello Stato di diritto

Art. 6

Scopi e principi

1 Lo Stato ha gli scopi seguenti:

a.
il bene comune e la coesione cantonale;
b.
l’integrazione armoniosa di ognuno nel corpo sociale;
c.
la preservazione delle basi fisiche della vita e la conservazione duratura delle risorse naturali;
d.
la salvaguardia degli interessi delle generazioni future.

2 Nelle sue attivitą, lo Stato:

a.
protegge la dignitą, i diritti e le libertą individuali;
b.
garantisce l’ordine pubblico;
c.
fa prevalere la giustizia e la pace e sostiene gli sforzi per la prevenzione dei conflitti;
d.
riconosce la famiglia come cellula fondamentale della societą;
e.
provvede a un’equilibrata rappresentanza d’ambo i sessi in seno alle autoritą.

Stato 11 marzo 2013
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