Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo II Diritti fondamentali
< Art. 30 Garanzie in caso di privazione della libertà
> Art. 32 Libertà politica

Art. 31

Diritto di petizione

1 Ognuno ha il diritto, senza che gliene derivino pregiudizi, di rivolgere petizioni alle autorità e di raccogliere firme a tal fine.

2 Le autorità esaminano le petizioni loro rivolte. Le autorità legislative ed esecutive sono tenute a rispondere.


Stato 11 marzo 2013
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