Titolo II Diritti fondamentali
< Art. 30 Garanzie in caso di privazione della libertà
> Art. 32 Libertà politica
Art. 31
Diritto di petizione
1 Ognuno ha il diritto, senza che gliene derivino pregiudizi, di rivolgere petizioni alle autorità e di raccogliere firme a tal fine.
2 Le autorità esaminano le petizioni loro rivolte. Le autorità legislative ed esecutive sono tenute a rispondere.
Stato 11 marzo 2013
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