Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo X: Norme transitorie e finali
< Art. 92 Validitą del diritto attuale
> Art. 94 Iniziative popolari e referendum facoltativi

Art. 93

Nuovo diritto

1 L’adeguamento del diritto alla Costituzione avviene nel termine di cinque anni dall’entrata in vigore.

2 Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione il Consiglio di Stato informa il Gran Consiglio con un rapporto sulle necessarie modifiche legislative. Il Gran Consiglio lo discute.


Stato 11 luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali