Titolo II: Diritti fondamentali e doveri
< Art. 8 Diritti individuali
> Art. 10 Protezione giuridica
Art. 9
Inviolabilità della libertà personale
1 La libertà personale, il domicilio e la segretezza di ogni comunicazione sono inviolabili.
2 Nessuno può essere fermato, arrestato, perquisito, internato per motivi di sicurezza o limitato in qualsiasi modo nella libertà personale, se non nei casi e nelle forme previsti dalla legge.
3 Chiunque è colpito da un provvedimento privativo della libertà personale in base ad un’accusa di carattere penale deve essere sentito da un magistrato entro il giorno successivo al provvedimento, ha diritto di essere assistito da un legale e di rivolgersi ad un tribunale.
Stato 11 luglio 2006
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