Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo IX: Revisione della Costituzione
< Art. 88 Revisione parziale / 5. Procedura con controprogetto
> Art. 90 Votazione

Art. 89

Termini

1 Nel caso di revisione totale, l’autoritą designata deve allestire il progetto entro cinque anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale dei risultati della votazione preliminare.

2 Nel caso di revisione parziale, il Gran Consiglio deve concludere le deliberazioni entro 18 mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda d’iniziativa popolare o dalla presentazione del messaggio relativo del Consiglio di Stato.1


1 Accettato nella votazione popolare del 25 set. 2005. Garantito dall'AF il 12 giu. 2006 (FF 2006 5653 art. 1 n. 5 2609).


Stato 11 luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali