Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo IX: Revisione della Costituzione
< Art. 86 Revisione parziale / 3. Ricevibilità
> Art. 88 Revisione parziale / 5. Procedura con controprogetto

Art. 87

4. Forma della iniziativa popolare

1 La domanda di iniziativa popolare può essere presentata in forma elaborata o generica.

2 Nel primo caso, la domanda viene sottoposta al voto popolare; il Gran Consiglio può sottoporre contemporaneamente un controprogetto sulla stessa materia.

3 Nel secondo caso, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare, nel senso della domanda, il progetto da sottoporre al voto popolare; esso può sottoporre un controprogetto sulla stessa materia.

4 L’iniziativa per la revisione parziale può essere ritirata.


Stato 11 luglio 2006
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