Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo II: Diritti fondamentali e doveri
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Art. 8

Diritti individuali

1 Ognuno ha il diritto di esprimere la propria personalità.

2 Sono in particolare garantiti:

a)
la libertà personale, l’integrità fisica e morale;
b)
la libertà di coscienza e di religione;
c)
la libertà d’opinione, di informazione e di stampa;
d)
la tutela della sfera privata e dei dati personali e il diritto di ciascuno di consultare ogni raccolta di dati ufficiali o privati che lo concernono, domandarne la rettifica se errati e esigere di essere protetto contro una loro utilizzazione abusiva;
e)
la libertà di associazione, di riunione e di manifestazione pubblica;
f)
il diritto di sciopero e di serrata se si riferiscono ai rapporti di lavoro e non contrastano con impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di conciliazione;
g)
la libertà di domicilio;
h)
la proprietà;
i)
l’attività economica nei limiti dell’interesse generale;
l)
il diritto di petizione alle autorità e di ottenere risposta entro un termine ragionevole;
m)
la libertà dei genitori di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali previsti dallo Stato in materia di istruzione, e di curarne l’educazione religiosa e morale secondo le proprie convinzioni.

3 I diritti individuali, salvaguardata la loro essenza, possono essere limitati per legge, nel rispetto del principio della proporzionalità, soltanto se un interesse pubblico preponderante lo esige.

4 Nell’espressione delle libertà ideali la censura preventiva è vietata.


Stato 11 luglio 2006
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