Titolo II: Diritti fondamentali e doveri
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Art. 8
Diritti individuali
1 Ognuno ha il diritto di esprimere la propria personalità.
2 Sono in particolare garantiti:
- a)
- la libertà personale, l’integrità fisica e morale;
- b)
- la libertà di coscienza e di religione;
- c)
- la libertà d’opinione, di informazione e di stampa;
- d)
- la tutela della sfera privata e dei dati personali e il diritto di ciascuno di consultare ogni raccolta di dati ufficiali o privati che lo concernono, domandarne la rettifica se errati e esigere di essere protetto contro una loro utilizzazione abusiva;
- e)
- la libertà di associazione, di riunione e di manifestazione pubblica;
- f)
- il diritto di sciopero e di serrata se si riferiscono ai rapporti di lavoro e non contrastano con impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di conciliazione;
- g)
- la libertà di domicilio;
- h)
- la proprietà;
- i)
- l’attività economica nei limiti dell’interesse generale;
- l)
- il diritto di petizione alle autorità e di ottenere risposta entro un termine ragionevole;
- m)
- la libertà dei genitori di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali previsti dallo Stato in materia di istruzione, e di curarne l’educazione religiosa e morale secondo le proprie convinzioni.
3 I diritti individuali, salvaguardata la loro essenza, possono essere limitati per legge, nel rispetto del principio della proporzionalità, soltanto se un interesse pubblico preponderante lo esige.
4 Nell’espressione delle libertà ideali la censura preventiva è vietata.
Stato 11 luglio 2006
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