Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo II: Diritti fondamentali e doveri
< Art. 6 Tutela della dignitą umana
> Art. 8 Diritti individuali

Art. 7

Uguaglianza

1 Nessuno deve subire svantaggio o trarre privilegio per motivi di origine, razza, posizione sociale, convinzione religiosa, filosofica, politica o stato di salute.

2 Donne e uomini sono uguali davanti alla legge.

3 Per lavoro di pari valore donne e uomini ricevono retribuzione uguale.

4 Nella Costituzione, nelle leggi e nell’attivitą dello Stato le parole che si riferiscono all’uomo in genere intendono comprendere sia le donne sia gli uomini.


Stato 11 luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali