Titolo II: Diritti fondamentali e doveri
< Art. 6 Tutela della dignitą umana
> Art. 8 Diritti individuali
Art. 7
Uguaglianza
1 Nessuno deve subire svantaggio o trarre privilegio per motivi di origine, razza, posizione sociale, convinzione religiosa, filosofica, politica o stato di salute.
2 Donne e uomini sono uguali davanti alla legge.
3 Per lavoro di pari valore donne e uomini ricevono retribuzione uguale.
4 Nella Costituzione, nelle leggi e nell’attivitą dello Stato le parole che si riferiscono all’uomo in genere intendono comprendere sia le donne sia gli uomini.
Stato 11 luglio 2006
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