Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo VIII: Autoritą
C. Potere esecutivo
< Art. 68 Sedute
> Art. 70 Competenze

Art. 69

Organizzazione

1 Il Consiglio di Stato nomina annualmente tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente non immediatamente rieleggibili.

2 Per ogni decisione del Consiglio di Stato occorre la maggioranza assoluta dei suoi membri; per ogni revoca, sospensione o modifica di atti individuali e concreti occorre il voto concorde di almeno quattro membri.

3 I Consiglieri di Stato non possono astenersi dal voto.

4 Il Consiglio di Stato organizza ed esercita l’attivitą per mezzo dei Dipartimenti e delle altre istanze subordinate.

5 La legge regola il diritto di ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato, dei Dipartimenti e delle altre istanze subordinate.


Stato 11 luglio 2006
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