Titolo VIII: Autoritą
C. Potere esecutivo
< Art. 68 Sedute
> Art. 70 Competenze
Art. 69
Organizzazione
1 Il Consiglio di Stato nomina annualmente tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente non immediatamente rieleggibili.
2 Per ogni decisione del Consiglio di Stato occorre la maggioranza assoluta dei suoi membri; per ogni revoca, sospensione o modifica di atti individuali e concreti occorre il voto concorde di almeno quattro membri.
3 I Consiglieri di Stato non possono astenersi dal voto.
4 Il Consiglio di Stato organizza ed esercita l’attivitą per mezzo dei Dipartimenti e delle altre istanze subordinate.
5 La legge regola il diritto di ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato, dei Dipartimenti e delle altre istanze subordinate.
Stato 11 luglio 2006
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