Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo VIII: Autorità
B. Potere legislativo
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> Art. 65 Consiglio di Stato

Art. 64

Seconda deliberazione

1 Se il Consiglio di Stato non ha dato l’adesione alla legge o al decreto legislativo, il Gran Consiglio procede ad una seconda deliberazione.

2 Il Consiglio di Stato ha la facoltà di presentare le sue osservazioni entro un termine massimo di tre mesi.


Stato 11 luglio 2006
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