Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo II: Diritti fondamentali e doveri
< Art. 5 Capitale
> Art. 7 Uguaglianza

Art. 6

Tutela della dignitą umana

1 Il diritto alla vita č inerente alla persona umana e dev’essere protetto.

2 La dignitą umana č inviolabile.

3 La pena di morte, la tortura e i trattamenti inumani o degradanti sono proibiti.


Stato 11 luglio 2006
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