Titolo VIII: Autorità
B. Potere legislativo
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Art. 59
Competenze
1 Il Gran Consiglio:
- a)
- stabilisce la sua organizzazione e le modalità per le discussioni e le decisioni;
- b)
- verifica i poteri dei suoi membri;
- c)
- adotta, modifica o respinge i progetti di legge e di decreto legislativo;
- d)
- autorizza il prelevamento delle imposte e le spese;
- e)
- decide i programmi attribuitigli per legge, esamina quelli elaborati dal Consiglio di Stato e ne verifica l’attuazione;
- f)
- stabilisce, su proposta del Consiglio di Stato, il bilancio preventivo delle entrate e delle spese del Cantone;
- g)
- esamina ogni anno l’amministrazione e i conti del Cantone su rapporto del Consiglio di Stato e li approva;
- h)
- si fa render conto dal Consiglio di Stato dell’esecuzione delle leggi, dei decreti e dei regolamenti;
- i)
- autorizza o ratifica l’alienazione e la concessione dei beni cantonali, in quanto la legge non le demandi al Consiglio di Stato;
- l)
- fissa la retribuzione ai magistrati e ai dipendenti;
- m)
- procede alle nomine che gli sono attribuite dalla Costituzione e dalle leggi;
- n)
- destituisce dalla carica il membro del Consiglio di Stato che venisse a trovarsi in condizioni di ineleggibilità;
- o)
- esercita il diritto di amnistia e di grazia;
- p)
- esercita i compiti giurisdizionali attribuitigli dalla legge;
- q)
- approva le convenzioni di diritto pubblico di carattere legislativo e quelle che comportano una spesa soggetta a referendum;
- r)1
- esercita i diritti di iniziativa e referendum che la Costituzione federale attribuisce al Cantone.
2 A ciascun membro del Gran Consiglio spetta il diritto di iniziativa in materia di revisione parziale della Costituzione e in materia legislativa.
1 Accettata nella votazione popolare del 25 set. 2005. Garantito dall'AF il 12 giu. 2006 (FF 2006 5653 art. 1 n. 5 2609).
Stato 11 luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali