Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo VIII: Autorità
B. Potere legislativo
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Art. 59

Competenze

1 Il Gran Consiglio:

a)
stabilisce la sua organizzazione e le modalità per le discussioni e le decisioni;
b)
verifica i poteri dei suoi membri;
c)
adotta, modifica o respinge i progetti di legge e di decreto legislativo;
d)
autorizza il prelevamento delle imposte e le spese;
e)
decide i programmi attribuitigli per legge, esamina quelli elaborati dal Consiglio di Stato e ne verifica l’attuazione;
f)
stabilisce, su proposta del Consiglio di Stato, il bilancio preventivo delle entrate e delle spese del Cantone;
g)
esamina ogni anno l’amministrazione e i conti del Cantone su rapporto del Consiglio di Stato e li approva;
h)
si fa render conto dal Consiglio di Stato dell’esecuzione delle leggi, dei decreti e dei regolamenti;
i)
autorizza o ratifica l’alienazione e la concessione dei beni cantonali, in quanto la legge non le demandi al Consiglio di Stato;
l)
fissa la retribuzione ai magistrati e ai dipendenti;
m)
procede alle nomine che gli sono attribuite dalla Costituzione e dalle leggi;
n)
destituisce dalla carica il membro del Consiglio di Stato che venisse a trovarsi in condizioni di ineleggibilità;
o)
esercita il diritto di amnistia e di grazia;
p)
esercita i compiti giurisdizionali attribuitigli dalla legge;
q)
approva le convenzioni di diritto pubblico di carattere legislativo e quelle che comportano una spesa soggetta a referendum;
r)1
esercita i diritti di iniziativa e referendum che la Costituzione federale attribuisce al Cantone.

2 A ciascun membro del Gran Consiglio spetta il diritto di iniziativa in materia di revisione parziale della Costituzione e in materia legislativa.


1 Accettata nella votazione popolare del 25 set. 2005. Garantito dall'AF il 12 giu. 2006 (FF 2006 5653 art. 1 n. 5 2609).


Stato 11 luglio 2006
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