Titolo VIII: Autorità
B. Potere legislativo
< Art. 56 Informazione
> Art. 58 Elezione
Art. 57
Gran Consiglio
1 Il Gran Consiglio di novanta membri è l’autorità legislativa del Cantone.
2 Esso esercita l’alta vigilanza sul Consiglio di Stato e sui tribunali ed esercita gli attributi della sovranità che la Costituzione non riserva esplicitamente ad altra autorità.
Stato 11 luglio 2006
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