Titolo VI: Elezioni, iniziativa popolare e referendum
< Art. 45 Norme di applicazione
> Art. 47 Relazioni con la Confederazione e i Cantoni
Art. 46
Votazione
1 Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio.
2 La votazione popolare deve aver luogo in ogni caso al pił tardi entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.
Stato 11 luglio 2006
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