Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo VI: Elezioni, iniziativa popolare e referendum
< Art. 36 Elezioni di competenza del Gran Consiglio
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Art. 37

Iniziativa popolare legislativa

1. principio

1 Settemila cittadini aventi diritto di voto possono, in ogni tempo, presentare al Gran Consiglio una domanda di iniziativa in materia legislativa.

2 Con la domanda di iniziativa si può proporre al Gran Consiglio l’accettazione, l’elaborazione, la modificazione o l’abrogazione di una legge o di un decreto legislativo.

3 La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.


Stato 11 luglio 2006
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