Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo V: Diritti e doveri politici
< Art. 33 Dovere di accettare la carica
> Art. 35 Elezioni popolari

Art. 34

Informazione e agevolazione del voto

1 Le autoritą provvedono ad informare i cittadini sugli oggetti in votazione.

2 L’esercizio del diritto di voto deve essere agevolato.


Stato 11 luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali