Titolo V: Diritti e doveri politici
< Art. 33 Dovere di accettare la carica
> Art. 35 Elezioni popolari
Art. 34
Informazione e agevolazione del voto
1 Le autoritą provvedono ad informare i cittadini sugli oggetti in votazione.
2 L’esercizio del diritto di voto deve essere agevolato.
Stato 11 luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali