Titolo V: Diritti e doveri politici
< Art. 28 Diritti politici / 2. diritto di voto
> Art. 30 Diritti politici / 4. ticinesi all’estero
Art. 29
3. eleggibilità
1 È eleggibile a membro di un’autorità cantonale chi ha il diritto di voto a livello federale.
2 È eleggibile a membro di un’autorità comunale chi è domiciliato nel Comune.
3 I motivi di esclusione sono stabiliti dalla legge.
4 La legge stabilisce entro quali termini l’eletto non domiciliato nel Cantone deve prendervi domicilio.
Stato 11 luglio 2006
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