Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo IV: Organismi sociali
< Art. 18 Comune / 3. elezione
> Art. 20 Fusione e divisione di Comuni

Art. 19

Collaborazione intercomunale e consorzio di Comuni

1 Per eseguire determinate attività di pubblico interesse, i Comuni possono riunirsi in associazioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica oppure collaborare sotto ogni altra forma organizzativa di natura pubblica, mista o privata.

2 Il Consiglio di Stato può costituire consorzi di Comuni nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

3 Il consorzio di Comuni è un ente di diritto pubblico costituito per l’esercizio di attività di pubblico interesse con statuto approvato dai Comuni e dal Consiglio di Stato.


Stato 11 luglio 2006
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