IV. Autoritā e tribunali
2. Il Gran Consiglio
B. Compiti
< Art. 29 Carattere pubblico delle sedute
> Art. 31 Legiferazione
Art. 30
Principio
Il Gran Consiglio esercita l’autoritā suprema con riserva dei diritti popolari. Esso č l’autoritā legislativa e l’istanza suprema di vigilanza.
Stato 11 marzo 2013
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