I. Disposizioni generali e principi che regolano l’operato dello Stato
< Art. 2 Relazioni con la Confederazione, con i cantoni e con l’estero
> Art. 4 Separazione e limitazione dei poteri
Art. 3
Lingue
1 Il tedesco, il romancio e l’italiano sono le lingue cantonali e ufficiali equivalenti dei Grigioni.
2 Il Cantone e i comuni sostengono e prendono i provvedimenti necessari per la salvaguardia e l’incentivazione delle lingue romancia e italiana. Essi promuovono la comprensione e gli scambi fra le comunitą linguistiche.
3 I comuni e i circoli determinano le loro lingue ufficiali e scolastiche nel quadro delle loro competenze e in cooperazione con il Cantone. Al riguardo essi prestano attenzione alla composizione linguistica tradizionale e hanno riguardo per le minoranze linguistiche autoctone.
Stato 18 ottobre 2005
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali